Investitori qualificati

  1. Conformemente all-unknown-art. 10 cpv. 3 della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LIcol), possono essere definiti investitori qualificati:
    1. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi e i gestori di investimenti collettivi di capitale;
    2. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
    3. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
    4. le imprese con tesoreria professionale;
    5. i privati facoltosi;
    6. gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario (p.es. banca, commerciante di valori mobiliari, direzione di un fondo o gestore di investimenti collettivi di capitale).
  2. Conformemente all-unknown-art. 6 cpv. 2 dell-unknown-Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale in correlazione con l-unknown-art. 10 cpv. 4 LIcol, possono inoltre essere considerati investitori qualificati:
    i gestori patrimoniali indipendenti e gli investitori che hanno concluso con essi un contratto scritto di gestione patrimoniale se:
    1. il gestore patrimoniale è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD);
    2. il gestore patrimoniale sottostà alle norme di comportamento di un-unknown-organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA; e
    3. il contratto di gestione patrimoniale è conforme alle direttive riconosciute di un-unknown-organizzazione settoriale.
  3. Si considera privato facoltoso la persona che conferma per scritto di disporre direttamente o indirettamente di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi.
    Sono qualificabili come investimenti finanziari i depositi bancari (a vista o a termine), gli investimenti fiduciari, i titoli (inclusi investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati), i derivati, i metalli preziosi e le assicurazioni sulla vita con valore di riscatto.
    Non sono da considerare investimenti finanziari gli investimenti diretti in immobili e diritti da assicurazioni sociali (inclusi averi del 2° e 3° pilastro).
    La conferma relativa agli investimenti finanziari disponibili deve pervenire entro la data dell-unknown-offerta o della vendita dell-unknown-investimento collettivo di capitale.
    La disponibilità dei necessari investimenti finanziari deve essere verificata da chi effettua l-unknown-appello o dall-unknown-offerente qualora esistano dubbi in merito alla conformità con i criteri previsti per rientrare nella cerchia dei privati facoltosi.
    È possibile rinunciare a una conferma scritta se i necessari investimenti finanziari si trovano presso la banca o il commerciante di valori mobiliari che offre o distribuisce gli investimenti collettivi di capitale.
    I veicoli d-unknown-investimento costituiti per privati possono essere considerati alla stregua di privati facoltosi se dispongono di investimenti finanziari netti per oltre 2 milioni di franchi.
Fonte: Circolare dell-unknown-Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA relativa all-unknown-appello al pubblico ai sensi della legislazione sugli investimenti collettivi di capitale (Circ. FINMA 08/8)